successioni e donazioni tra ascendenti,
discendenti e coniugi, nella proprietā montana
art. 9,
D.P.R. 29.09.1973, n. 601
[5] Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti
e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o
migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla
imposta sulle successioni e donazioni.
art. 3, L. 23.12.1996, n. 662, aggiunge
art. 4-bis, L.S.
Sono
esenti da imposta sulle successioni e donazioni, i trasferimenti a titolo
gratuito inter vivos o mortis causa fra ascendenti, discendenti e coniugi,
aventi per oggetto i boschi costituiti, ricostituiti o migliorati per effetto
di leggi a favore dei terreni montani.
Se
nell'attivo ereditario sono compresi, purchč ubicati in Comuni montani con meno
di cinquemila abitanti, aziende, quote di societā di persone o beni strumentali
di cui all'art. 40, T.U.I.R., trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo
grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario č ridotta dell'importo
proporzionale corrispondente al 40% della parte del loro valore complessivo, a
condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attivitā
imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
trasferimento.
Il
beneficiario deve dimostrare detta condizione entro 60 giorni dalla scadenza
del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio
competente, ove sono stati registrati la denuncia o l'atto; in mancanza di tale
dimostrazione il beneficiario é tenuto al pagamento dell'imposta in misura
ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta
avrebbe dovuto essere pagata.